Con il Decreto Legge
n.71 del 31/05/2024 si segnalano ulteriori novità in materia di prestazione
dei volontari sportivi.
Si premette che ad oggi siamo ancora in attesa di chiarimenti inerenti la corretta portata del provvedimento, atteso che il
dettato normativo presenta non pochi elementi di incertezza interpretativa.
Queste in sintesi le novità:
RIMBORSI SPESA
PER I VOLONTARI SPORTIVI
Dal 1° giugno 2024, partendo dal presupposto che le
prestazioni dei volontari sportivi non possono essere retribuite in alcun modo,
ai volontari sportivi potranno essere riconosciuti rimborsi forfettari:
· per le spese
sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza;
· in occasione di
manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive
nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione
sportiva, anche paraolimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute
S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e per le attività di
volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
· nel limite
complessivo di 400 euro mensili.
Soffermandosi su
questa prima previsione normativa, le criticità che emergono e su cui dovranno
intervenire idonei chiarimenti sono:
·
se la modalità
“forfettaria” di rimborso sostituisca integralmente il rimborso a “piè di
lista” delle spese documentate (in autocertificazione fino a 150 euro oppure in
via analitica se superiore), ovvero se risultino compatibili entrambe
(forfetaria e a piè di lista);
· se
il rimborso forfettario debba essere limitato ai soli casi di partecipazione a
manifestazioni ed eventi sportivi escludendo, pertanto, la facoltà di
avvalersene per le attività istituzionali.
Ulteriore novità è che detti rimborsi forfetari
concorrerebbero al superamento delle note franchigie previdenziali (5.000,00
euro) e fiscali (15.000,00 euro). Parrebbero esclusi dal cumulo i soli rimborsi
analitici.
ADEMPIMENTI RASD
Gli Enti sportivi che si avvalgono di volontari che
ricevono per la loro attività sportiva rimborsi forfettari, attraverso apposita
sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD),
sono tenuti a comunicare:
· i nominativi dei
volontari e l’importo dei rimborsi corrisposto, entro la fine del mese
successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive.
Se quindi fino ad oggi i volontari non erano soggetti
ad alcun adempimento formale, dall'entrata in vigore del Decreto, per i
volontari con rimborso forfetario scatterà l'obbligo di inserimento dei dati
nel RASD.
PRESTAZIONI
SPORTIVE RESE DAI DIPENDENTI PUBBLICI
L'autorizzazione che il dipendente pubblico deve
chiedere alla P.A. di appartenenza vale, con l'introduzione del decreto 71,
solo per i compensi superiori ai 5000,00 euro lordi.
In caso di
importo inferiore è sufficiente una semplice comunicazione preventiva da
effettuarsi anche a consuntivo entro i 30 giorni successivi alla fine di
ciascun anno di riferimento o alla cessazione del rapporto di collaborazione se
intervenuta precedentemente.