A
seguito della riforma legislativa che ha interessato gli enti sportivi
professionistici e dilettantistici e, più in particolare, il rapporto di lavoro
sportivo, il 12 gennaio 2024 è stato sottoscritto
l'accordo di rinnovo del CCNL.
Il contratto collettivo assume
il nuovo nome di Lavoratori dello Sport. Unificata la disciplina contrattuale e
superata la doppia disciplina relativa agli assunti prima e dopo il 22 dicembre
2015, vengono conseguentemente riformulati declaratorie e profili sulla base
delle mansioni effettivamente svolte e distribuita la classificazione nei
relativi livelli.
Incrementi retributivi per i lavoratori subordinati
Per tutti i lavoratori, assunti
prima o dopo il 22 dicembre 2015, viene previsto
un incremento
retributivo pari a 100,00 euro
mensili per il IV livello (da riparametrare sugli altri livelli contrattuali),
da erogarsi in tre tranches:
• 40,00 euro a partire
dal 1° luglio 2024;
• 30,00 euro a partire
dal 1° luglio 2025;
• 30,00 euro a partire
dal 1° luglio 2026.
Per la sola categoria di lavoratori
subordinati, assunti post 22 dicembre 2015, sono previsti i seguenti ulteriori
incrementi retributivi per un totale di 115,25 euro (l’aumento complessivo a
regime sarà pertanto di 215,25 euro):
• 38,42 euro a partire
dal 1° novembre 2026;
• 38,41 euro a partire
dal 1° novembre 2028;
• 38,42 euro a partire
dal 1° novembre 2029.
Di seguito le tabelle con gli aumenti
retributivi dal 01/01/2024:
LIVELLO RETRIBUZIONE 1/1/2024 RETRIBUZIONE DAL 01/07/2024
Quadri € 1.943,93 € 1.999,76
1° LIVELLO
€ 1.856,08
€ 1.909,26
2° LIVELLO
€ 1.686,04
€ 1.734,44
3° LIVELLO
€ 1.527,36
€ 1.570,99
4° LIVELLO
€ 1.406,82
€ 1.446,82
5° LIVELLO
€ 1.319,18
€ 1.356,87
6° LIVELLO
€ 1.247,94 € 1.293,43
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Riclassificazione e determinazione compenso orario minimo per i co.co.co sportivi
Nel rinnovo per il triennio
2024-2026 del CCNL per i lavoratori
dello sport, è stata inserita una specifica
sezione (Art. 23) per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quale naturale recepimento
della riforma entrata in vigore il 1° luglio 2023 ad opera del Dlgs 36/2021.
Il citato articolo 23 afferma che
le figure professionali dei co.co.co. sono disciplinate nella classificazione
del personale di cui all’articolo 55, che comprende sia le mansioni prettamente
sportive che quelle ausiliarie oltre all'introduzione di diverse figure
professionali riconducibili al concetto di lavoratore sportivo (ex art. 25 del
D.Lgs n. 36/2021) a seguito di
successiva revisione della classificazione del personale.
In ragione di ciò, oltre al
puntuale riferimento alle “collaborazioni coordinate e continuative applicabili
al mondo dello sport”, si specifica che tale regolamentazione comprenda sia i
co.co.co. sportivi di cui all’articolo 28 Dlgs 36/2021, che gli amministrativo-gestionali
ex articolo 37.
Relativamente al compenso spettante e alla sua determinazione, viene
sancito che lo stesso “non può essere inferiore a quanto previsto nel presente
CCNL e sarà corrisposto di norma mensilmente”. In particolare, considerato che la natura della
prestazione (collaborazione coordinate e continuativa), non prevede
le tutele tipiche dei lavoratori dipendenti (straordinari, mensilità
aggiuntive, ferie, TFR, ecc.),
il compenso minimo è rappresentato dai valori retributivi orari previsti
per la generalità dei lavoratori, a cui viene applicata una maggiorazione del
25% a compensazione degli istituti sopra richiamati, previsti per i lavoratori
subordinati. Considerato inoltre che il nuovo CCNL prevede una serie di aumenti
contrattuali periodici, fino a novembre 2029, occorrerà verificare di volta in
volta il rispetto del nuovo compenso minimo orario.
Esempio – Compenso minimo di un allenatore equiparato ad un 3^ livello del CCNL Ai fini dell’individuazione
del compenso minimo occorrerà rifarsi nell'esempio proposto ai minimi previsti
dal 3° livello del CCNL in questione, ossia 1.527,36 euro lordi, ricavare la
retribuzione oraria (divisore 173) pari a 8,83 euro da maggiorare del 25%,
ottenendo così un compenso minimo orario pari a 11,04 euro.
Si riportano declaratorie e relative esemplificazioni dei vari livelli
contrattuali:
LIVELLO QUADRO:
Appartengono a tale categoria, in
ottemperanza alla Legge n. 190/1985 e all’art. 2095 c.c., i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che, in qualità
di direttore tecnico
ovvero direttore sportivo agli effetti
dell’art. 2, comma 2, lett. p) e q), D.Lgs n. 36/2021, svolgano con carattere
continuativo funzioni direttive loro attribuite dagli organi di presidenza ovvero
di dirigenza dell’ente presso cui
prestano servizio, di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli
obiettivi delle imprese nell’ambito di strategie e programmi aziendali
definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata
e quindi abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità
gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare
complessità operativa.
LIVELLO 1:
Allenatori e responsabili tecnici di comprovata esperienza, l
a
qualifica individua allenatori e responsabili tecnici delle varie discipline
sportive che svolgono compiti di elevata complessità e di responsabilità tecnica
superiore a quelle previste per le figure di cui al livello
2º operando anche con
team che partecipano a competizioni nazionali e internazionali. Gestiscono e coordinano programmi di formazione, di ricerca del talento, di promozione
delle attività. Progettano e conducono programmi di ricerca
tecnico-scientifica.
Appartengono al livello,
inoltre, i lavoratori con funzioni ad
alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che
sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con
carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle
responsabilità ad essi delegate: responsabile di: servizio/ufficio tecnico,
amministrativo, commerciale; responsabile di: marketing, pubbliche relazioni,
sviluppo organizzativo.
LIVELLO 2:
Lavoratori di concetto
, che svolgono compiti operativamente
autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che
esplica la propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una
specifica professionalità tecnica e/o scientifica;
Atleta di interesse nazionale, la qualifica individua atleti che
abbiano ottenuto risultati rilevanti in competizioni sportive a carattere
nazionale ed internazionale nonché quelli riconosciuti di interesse nazionale
dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e
dalle rispettive federazioni, in vista o in considerazione della loro
partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed
internazionali;
Allenatore capo, la qualifica individua allenatori in grado di
coordinare altri tecnici ed allenare qualsiasi atleta o squadra a livello
agonistico nazionale o anche internazionale;
Tecnico esperto in preparazione fisica, la qualifica individua tecnici
(istruttori, allenatori, maestri) esperti in preparazione fisica
nelle varie discipline sportive (con più di 10 anni di abilitazione) con
competenze specifiche avanzate legate alla preparazione fisica degli atleti per
la competizione, con l’obiettivo di svilupparne in forma integrata le capacità
organico-muscolari e coordinative utili per la prestazione e il suo sviluppo.
Rientrano, inoltre, in tale livello, i lavoratori di concetto che svolgono
compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo,
nonché il personale che esplica la
propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una specifica
professionalità tecnica e/o scientifica: green keeper; capo officina;
coordinatore area o settore; contabile con mansioni di concetto; segretario di
direzione con mansioni di concetto con conoscenza
di lingue estere; operatori sanitari: infermieri, fisioterapisti, dietista,
ecc.; massiofisiokinesiterapista con provata esperienza; altre qualifiche di
valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
LIVELLO 3:
Allenatore/istruttore
(l’allenatore e l’istruttore, di prima
assunzione nell’azienda, permangono per un periodo di 18 mesi al 4° livello);
Preparatore atletico esperto in preparazione fisica, la qualifica
individua tecnici (istruttori, allenatori, maestri) esperti in preparazione
fisica (con meno di 10 anni di abilitazione) con competenze specifiche avanzate
nell’analisi del modello di prestazione e negli aspetti di supporto
all’allenamento tecnico-tattico, legate alla preparazione fisica degli atleti
per la competizione, con l’obiettivo di svilupparne in forma integrata le
capacità organico-muscolari e coordinative utili per la prestazione;
Atleta che ha conseguito risultati di interesse
nazionale;
Appartengono, altresì, a tale
livello i lavoratori che svolgono mansioni
di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze
tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in
condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono
lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale
acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque
conseguita ovvero conseguita
con abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o
comunque rilasciate da FSN, DSA o EPS.
LIVELLO 4:
Lavoratori
che eseguono compiti operativi, anche di vendita e
relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ad attività che
richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità tecnico-pratiche comunque
acquisite;
Atleta base (l’atleta, di prima assunzione, permane per un periodo di 18 mesi al 5° livello);
Aiuto allenatore/istruttore con titolo abilitante;
Appartengono, altresì, a tale livello,
i lavoratori che eseguono compiti
di operazioni complementari, nonché i lavoratori specializzati e adibiti ad attività che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche
comunque acquisite, e cioè: customer care con provata esperienza; addetto alla
preparazione materiali sportivi con provata esperienza (ski man, armiere, ecc.);
magazziniere; artiere di elevata professionalità; bagnino, se abilitato;
addetto a mansioni d’ordine di segreteria; hostess di impianti sportivi; steward
di impianti sportivi; contabile d’ordine; addetto al punto ristoro; promoter;
cassiere; addetti al totalizzatore; estetista; conducente di automezzi e
motobarche; addetto al rifacimento e alla manutenzione dei giardini e/o dei
campi sportivi; operaio specializzato.
LIVELLO 5:
Aiuto allenatore/istruttore Tirocinante
A questo livello
appartengono i lavoratori che eseguono lavori
qualificati per la cui esecuzione sono
richieste normali conoscenze ed
adeguate capacità tecnico/pratiche, comunque conseguite: addetto al customer
care; addetto alla preparazione materiali sportivi (ski man, armiere, ecc.);
artiere; addetto al desk; caddie master; addetto alla manutenzione dei giardini
e/o dei campi sportivi; addetto ai galleggianti; addetto alla manutenzione
delle piscine; receptionist; addetto al controllo e alla verifica delle merci;
addetto al centralino telefonico; conducente di autovetture; addetto agli
ingressi ed alle uscite; addetto alle tribune ed in genere all’impianto
sportivo; assistente agli spettatori; operaio qualificato; altre qualifiche di
valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
LIVELLO 6:
A questo livello appartengono i
lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici
conoscenze pratiche: assistente di sala; addetto alle caldaie; guardarobiere;
assistente e/o addetto di spogliatoio; caddie; addetto ai campi; addetto al
carico ed allo scarico; addetto ai servizi per
bagnanti; portiere; usciere;
conducente di motobarca; conducente di motofurgone; fattorino;
custode
anche di magazzino; operaio comune; addetto alle pulizie con uso e conduzione
di mezzi meccanici semoventi; addetto
alle pulizie anche con mezzi meccanici.