Studio Cimino

Consulenza del lavoro - Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali - Gestione delle crisi aziendali - Amministrazione del personale dipendente e d equiparato - Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro - analisi e relazioni tecniche - CTU presso il Tribunale di Bologna

Riforma del CCNL per i Lavoratori dello Sport – Le novità del rinnovo

A seguito della riforma legislativa che ha interessato gli enti sportivi professionistici e dilettantistici e, più in particolare, il rapporto di lavoro sportivo, il 12 gennaio 2024 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del CCNL.
Il contratto collettivo assume il nuovo nome di Lavoratori dello Sport. Unificata la disciplina contrattuale e superata la doppia disciplina relativa agli assunti prima e dopo il 22 dicembre 2015, vengono conseguentemente riformulati declaratorie e profili sulla base delle mansioni effettivamente svolte e distribuita la classificazione nei relativi livelli.

Incrementi retributivi per i lavoratori subordinati
Per tutti i lavoratori, assunti prima o dopo il 22 dicembre 2015, viene previsto un incremento retributivo pari a 100,00 euro mensili per il IV livello (da riparametrare sugli altri livelli contrattuali), da erogarsi in tre tranches:
•                   40,00 euro a partire dal 1° luglio 2024;
•                   30,00 euro a partire dal 1° luglio 2025;
•                   30,00 euro a partire dal 1° luglio 2026.

Per la sola categoria di lavoratori subordinati, assunti post 22 dicembre 2015, sono previsti i seguenti ulteriori incrementi retributivi per un totale di 115,25 euro (l’aumento complessivo a regime sarà pertanto di 215,25 euro):
•                   38,42 euro a partire dal 1° novembre 2026;
•                   38,41 euro a partire dal 1° novembre 2028;
•                   38,42 euro a partire dal 1° novembre 2029.

Di seguito le tabelle con gli aumenti retributivi dal 01/01/2024:

LIVELLO                                   RETRIBUZIONE 1/1/2024                          RETRIBUZIONE DAL 01/07/2024
Quadri                                                         € 1.943,93                                                               € 1.999,76
1° LIVELLO                                             
€ 1.856,08                                                                 € 1.909,26
2° LIVELLO                                             
€ 1.686,04                                                                 € 1.734,44
3° LIVELLO                                             
€ 1.527,36                                                                 € 1.570,99  
4° LIVELLO                                             
€ 1.406,82                                                                 € 1.446,82     
5° LIVELLO                                             
€ 1.319,18                                                                 € 1.356,87            
6° LIVELLO                                             
€ 1.247,94                                                               € 1.293,43    

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Riclassificazione e determinazione compenso orario minimo per i co.co.co sportivi
Nel rinnovo per il triennio 2024-2026 del CCNL per i lavoratori dello sport, è stata inserita una specifica sezione (Art. 23) per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quale naturale recepimento della riforma entrata in vigore il 1° luglio 2023 ad opera del Dlgs 36/2021. 
Il citato articolo 23 afferma che le figure professionali dei co.co.co. sono disciplinate nella classificazione del personale di cui all’articolo 55, che comprende sia le mansioni prettamente sportive che quelle ausiliarie oltre all'introduzione di diverse figure professionali riconducibili al concetto di lavoratore sportivo (ex art. 25 del D.Lgs n. 36/2021) a seguito di successiva revisione della classificazione del personale.

In ragione di ciò, oltre al puntuale riferimento alle “collaborazioni coordinate e continuative applicabili al mondo dello sport”, si specifica che tale regolamentazione comprenda sia i co.co.co. sportivi di cui all’articolo 28 Dlgs 36/2021, che gli amministrativo-gestionali ex articolo 37.

Relativamente al compenso spettante e alla sua determinazione, viene sancito che lo stesso “non può essere inferiore a quanto previsto nel presente CCNL e sarà corrisposto di norma mensilmente”. In particolare, considerato che la natura della prestazione (collaborazione coordinate e continuativa), non prevede le tutele tipiche dei lavoratori dipendenti (straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, TFR, ecc.), il compenso minimo è rappresentato dai valori retributivi orari previsti per la generalità dei lavoratori, a cui viene applicata una maggiorazione del 25% a compensazione degli istituti sopra richiamati, previsti per i lavoratori subordinati. Considerato inoltre che il nuovo CCNL prevede una serie di aumenti contrattuali periodici, fino a novembre 2029, occorrerà verificare di volta in volta il rispetto del nuovo compenso minimo orario.

Esempio – Compenso minimo di un allenatore equiparato ad un 3^ livello del CCNL Ai fini dell’individuazione del compenso minimo occorrerà rifarsi nell'esempio proposto ai minimi previsti dal 3° livello del CCNL in questione, ossia 1.527,36 euro lordi, ricavare la retribuzione oraria (divisore 173) pari a 8,83 euro da maggiorare del 25%, ottenendo così un compenso minimo orario pari a 11,04 euro.

Si riportano declaratorie e relative esemplificazioni dei vari livelli contrattuali:

LIVELLO QUADRO:
Appartengono a tale categoria, in ottemperanza alla Legge n. 190/1985 e all’art. 2095 c.c., i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che, in qualità di direttore tecnico ovvero direttore sportivo agli effetti dell’art. 2, comma 2, lett. p) e q), D.Lgs n. 36/2021, svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite dagli organi di presidenza ovvero di dirigenza dell’ente presso cui prestano servizio, di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi delle imprese nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa.

LIVELLO 1:
Allenatori e responsabili tecnici di comprovata esperienza, l a qualifica individua allenatori e responsabili tecnici delle varie discipline sportive che svolgono compiti di elevata complessità e di responsabilità tecnica superiore a quelle previste per le figure di cui al livello 2º operando anche con team che partecipano a competizioni nazionali e internazionali. Gestiscono e coordinano programmi di formazione, di ricerca del talento, di promozione delle attività. Progettano e conducono programmi di ricerca tecnico-scientifica.

Appartengono al livello, inoltre, i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate: responsabile di: servizio/ufficio tecnico, amministrativo, commerciale; responsabile di: marketing, pubbliche relazioni, sviluppo organizzativo.


LIVELLO 2:
Lavoratori di concetto , che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica;
Atleta di interesse nazionale, la qualifica individua atleti che abbiano ottenuto risultati rilevanti in competizioni sportive a carattere nazionale ed internazionale nonché quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, in vista o in considerazione della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;
Allenatore capo, la qualifica individua allenatori in grado di coordinare altri tecnici ed allenare qualsiasi atleta o squadra a livello agonistico nazionale o anche internazionale;
Tecnico esperto in preparazione fisica, la qualifica individua tecnici (istruttori, allenatori, maestri) esperti in preparazione fisica nelle varie discipline sportive (con più di 10 anni di abilitazione) con competenze specifiche avanzate legate alla preparazione fisica degli atleti per la competizione, con l’obiettivo di svilupparne in forma integrata le capacità organico-muscolari e coordinative utili per la prestazione e il suo sviluppo. Rientrano, inoltre, in tale livello, i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica: green keeper; capo officina; coordinatore area o settore; contabile con mansioni di concetto; segretario di direzione con mansioni di concetto con conoscenza di lingue estere; operatori sanitari: infermieri, fisioterapisti, dietista, ecc.; massiofisiokinesiterapista con provata esperienza; altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.  

LIVELLO 3:
Allenatore/istruttore (l’allenatore e l’istruttore, di prima assunzione nell’azienda, permangono per un periodo di 18 mesi al 4° livello);
Preparatore atletico esperto in preparazione fisica, la qualifica individua tecnici (istruttori, allenatori, maestri) esperti in preparazione fisica (con meno di 10 anni di abilitazione) con competenze specifiche avanzate nell’analisi del modello di prestazione e negli aspetti di supporto all’allenamento tecnico-tattico, legate alla preparazione fisica degli atleti per la competizione, con l’obiettivo di svilupparne in forma integrata le capacità organico-muscolari e coordinative utili per la prestazione;

Atleta che ha conseguito risultati di interesse nazionale;
Appartengono, altresì, a tale livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita ovvero conseguita con abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o comunque rilasciate da FSN, DSA o EPS.


LIVELLO 4:
Lavoratori che eseguono compiti operativi, anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ad attività che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità tecnico-pratiche comunque acquisite;
Atleta base (l’atleta, di prima assunzione, permane per un periodo di 18 mesi al 5° livello);
Aiuto allenatore/istruttore con titolo abilitante;
Appartengono, altresì, a tale livello, i lavoratori che eseguono compiti di operazioni complementari, nonché i lavoratori specializzati e adibiti ad attività che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: customer care con provata esperienza; addetto alla preparazione materiali sportivi con provata esperienza (ski man, armiere, ecc.); magazziniere; artiere di elevata professionalità; bagnino, se abilitato; addetto a mansioni d’ordine di segreteria; hostess di impianti sportivi; steward di impianti sportivi; contabile d’ordine; addetto al punto ristoro; promoter; cassiere; addetti al totalizzatore; estetista; conducente di automezzi e motobarche; addetto al rifacimento e alla manutenzione dei giardini e/o dei campi sportivi; operaio specializzato.

LIVELLO 5:
Aiuto allenatore/istruttore Tirocinante
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico/pratiche, comunque conseguite: addetto al customer care; addetto alla preparazione materiali sportivi (ski man, armiere, ecc.); artiere; addetto al desk; caddie master; addetto alla manutenzione dei giardini e/o dei campi sportivi; addetto ai galleggianti; addetto alla manutenzione delle piscine; receptionist; addetto al controllo e alla verifica delle merci; addetto al centralino telefonico; conducente di autovetture; addetto agli ingressi ed alle uscite; addetto alle tribune ed in genere all’impianto sportivo; assistente agli spettatori; operaio qualificato; altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

LIVELLO 6:
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche: assistente di sala; addetto alle caldaie; guardarobiere; assistente e/o addetto di spogliatoio; caddie; addetto ai campi; addetto al carico ed allo scarico; addetto ai servizi per bagnanti; portiere; usciere; conducente di motobarca; conducente di motofurgone; fattorino;
custode anche di magazzino; operaio comune; addetto alle pulizie con uso e conduzione di mezzi meccanici semoventi; addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici.